Il Regolamento alimentare generale dell’UE (n. 178/2002) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2002 (CE, n.d.a). Il suo obiettivo è proteggere la vita umana e i diritti dei cittadini in relazione agli alimenti (ibid.). Nel 2011, la Commissione europea ha pubblicato un regolamento (n. 1169/2011) per stabilire i diritti dei cittadini ad avere informazioni affidabili e alimenti sicuri (UE, n.d.b). Questo regolamento stabilisce le regole e i requisiti generali per l’etichettatura degli alimenti e mira a fornire informazioni sugli ingredienti dei prodotti commestibili (compresi gli allergeni) (ibid.). È obbligatorio per gli operatori del settore alimentare a tutti i livelli fornire informazioni sugli ingredienti degli articoli alimentari, siano essi preconfezionati o meno. Inoltre, il regolamento FIC (Food Information to Consumers) prevede l’obbligo di indicare i nutrienti sulle etichette degli alimenti preconfezionati (CE, 2020).
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In merito all’etichettatura degli alimenti, il Regolamento n. 1169/2011 fornisce una serie di regole per gli operatori e gli addetti alla manipolazione degli alimenti. Nella tabella seguente sono elencate le indicazioni obbligatorie per gli alimenti confezionati, come presentate nel sito web della Commissione (CE, n.d.a).
Cibi preconfezionati
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Nome del prodotto
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Lista degli ingredienti
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Indicazioni su allergeni (anche se in forma alterata)
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Quantità netta del prodotto
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Indicare “Data di scadenza” o “da consumarsi entro”
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Uso e/o condizioni di mantenimento
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Nome dell'operatore alimentare
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Paese di origine o luogo di provenienza
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Istruzioni necessarie all’uso
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Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto superiore a 1,2% p/v
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Informazioni nutrizionali
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Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a informare sulla presenza di allergeni negli alimenti non preimballati o in quelli confezionati al momento dell’acquisto nei locali di vendita (CE, n.d.a).
Hanno inoltre il diritto di implementare ulteriori norme nazionali (ibid.).
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