Argomento 3 Regolamento UE sulle informazioni ai consumatori

Il Regolamento alimentare generale dell’UE (n. 178/2002) è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2002 (CE, n.d.a). Il suo obiettivo è proteggere la vita umana e i diritti dei cittadini in relazione agli alimenti (ibid.). Nel 2011, la Commissione europea ha pubblicato un regolamento (n. 1169/2011) per stabilire i diritti dei cittadini ad avere informazioni affidabili e alimenti sicuri (UE, n.d.b). Questo regolamento stabilisce le regole e i requisiti generali per l’etichettatura degli alimenti e mira a fornire informazioni sugli ingredienti dei prodotti commestibili (compresi gli allergeni) (ibid.). È obbligatorio per gli operatori del settore alimentare a tutti i livelli fornire informazioni sugli ingredienti degli articoli alimentari, siano essi preconfezionati o meno. Inoltre, il regolamento FIC (Food Information to Consumers) prevede l’obbligo di indicare i nutrienti sulle etichette degli alimenti preconfezionati (CE, 2020).

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In merito all’etichettatura degli alimenti, il Regolamento n. 1169/2011 fornisce una serie di regole per gli operatori e gli addetti alla manipolazione degli alimenti. Nella tabella seguente sono elencate le indicazioni obbligatorie per gli alimenti confezionati, come presentate nel sito web della Commissione (CE, n.d.a).

Cibi preconfezionati
Nome del prodotto
Lista degli ingredienti
Indicazioni su allergeni (anche se in forma alterata)
Quantità netta del prodotto
Indicare “Data di scadenza” o “da consumarsi entro”
Uso e/o condizioni di mantenimento
Nome dell'operatore alimentare
Paese di origine o luogo di provenienza
Istruzioni necessarie all’uso
Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto superiore a 1,2% p/v
Informazioni nutrizionali

Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a informare sulla presenza di allergeni negli alimenti non preimballati o in quelli confezionati al momento dell’acquisto nei locali di vendita (CE, n.d.a).

Hanno inoltre il diritto di implementare ulteriori norme nazionali (ibid.).

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